Caserma "E. Andolfato" Via del Lavoro, 202 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
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GIORNI E ORARI COLLOQUI
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì:
dalle ore 08.30 alle ore 11.30
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
AVENTI DIRITTO AL COLLOQUIO CON IL DETENUTO
Gli aventi diritto sono soggetti legati da un "affectio" familiare equiparabile alle categorie civilistiche dei parenti (in linea retta e collaterale) e degli affini; andrebbero quindi considerati congiunti i familiari, agli effetti della normativa penitenziaria, oltre, al coniuge, le persone fra loro legate dai vincoli di parentela o di affinità, entro i limiti indicati dal codice civile (sesto grado di parentela o affinità) art. 74 c.c..
Art. 74 c.c. Parentela: La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 c.c. Linee della parentela: Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 c.c. Computo dei gradi: Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 c.c. Limite della parentela: La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572 c.c), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78 c.c. Affinità: L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434 c.c.). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all' art. 87 c.c., n. 4.
Suoceri, generi, nuore, altri figli del coniuge.
Nonni, nipoti ex filio (figli di figli), fratelli, sorelle.
Nonni e nipoti ex filio del coniuge, coniuge di nonni o nipoti ex filio, cognati.
Bisnonni, pronipoti, zii, nipoti ex fratre (figli di fratelli o sorelle).
Bisnonni, pronipoti, zii e nipoti ex fratre del coniuge, coniuge di bisnonni, pronipoti, zii e nipoti ex fratre.
Cugini di primo grado (figli di zii), prozii (zii dei genitori), figli di nipoti ex fratre.
Cugini di primo grado del coniuge, coniuge di cugini di primo grado, prozii delle cugine, coniuge dei prozii, coniuge di figli di nipoti ex fratre, figli di nipoti ex fratre del coniuge.
Nipoti (figli di cugini di primo grado), figli di prozii.
Nipoti del coniuge, coniuge di nipoti, figli di prozii del coniuge, coniuge di figli di prozii.
Cugini di secondo grado (figli di cugini di primo grado dei genitori).
Coniuge di cugini di secondo grado, cugini di secondo grado del conuige.